Pubblicato l’atteso DM che individua le condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente sicurezza trasporti

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23. 09. 22
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di Angelo Fiordi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre, l’atteso decreto (DM 7 agosto 2023) che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

All’Art. 3 viene specificato che rientrano nell’esenzione i casi già previsti dall’ADR, o che rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui: al cap. 3.3 dell’ADR “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”; al cap. 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità limitate”; al cap. 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità esenti”.

All’Art. 4 sono contemplati i casi di esenzione per il trasporto in colli, e cioè:
- Limite massimo di 24 operazioni annue; 03 operazioni al mese;
- Limiti di quantità come indicati in tabella 1.1.3.6.3
- Predisposizione di un registro di monitoraggio del numero di operazioni eseguite, da conservare per un minimo di 05 anni.
Sono comunque escluse dalle sopraindicate esenzioni le materie appartenenti all classe 7.

All'Art. 5 sono previsti i casi di esenzione per le spedizioni occasionali che devono rispondere alle seguenti condizioni:
- le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
- le materie devono essere assegnate al III (terzo) gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 (tre) o 4 (quattro);
- il numero massimo di operazioni è di 12 (dodici) per anno solare e di 2 (due) per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno di monitoraggio, compilato per ogni anno solare, e archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle sopraindicate esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

L’Art 6 chiarisce che sono esentate per esclusione dal campo di applicazione dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

L’ Art 7 (Prescrizioni di sicurezza) specifica che il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate ed è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 (cinque) anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.