di Maria Alessandra Nania
A partire dal 1 gennaio 2024 tutte le nuove notifiche per le miscele destinate esclusivamente all'uso industriale, immesse sul mercato UE, dovranno essere notificate nel formato armonizzato secondo l'Allegato VIII del Regolamento CLP.
Dopo la notifica all'ECHA Submission portal nell’etichetta della miscela potrà essere inserito l’UFI (Identificatore Unico di Formula) che è stato indicato nella notifica corrispondente.
Le aziende che hanno effettuato la notifica secondo i requisiti nazionali prima del 1° gennaio 2024, possono beneficiare del periodo di transizione e dovranno aggiornare le proprie informazioni nel formato armonizzato entro il 1° gennaio 2025. Tuttavia, se si verificano modifiche nel prodotto o nella miscela, quale composizione, identificatori del prodotto, classificazione (per pericoli fisici o per la salute) o informazioni tossicologiche (Parte B, 4.1 dell’allegato VIII), la notifica dovrà essere immediatamente presentata nel formato armonizzato all'ECHA Submission portal. Questa premessa vale anche per le notifiche ad uso professionale e al consumatore che attualmente beneficiano del periodo transitorio.
Dal 1° gennaio 2024 anche quelle miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica secondo l’allegato VIII, per le quali la notifica è stata effettuata su base volontaria, dovranno conformarsi al formato armonizzato.
Le aziende che beneficiano del periodo di transizione possono già iniziare a pianificare come e quando aggiornare le proprie notifiche e gestire i propri piani di rietichettatura (https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-or-end-of-transition-period-what-you-need-to-know).
Si ricorda che per i prodotti immessi sul mercato italiano, anche se notificati secondo il formato armonizzato all'ECHA Submission portal. è previsto il pagamento di € 50,00 (non soggetto a IVA né a imposta di bollo) per singolo registrante/anno, ed è indipendente dal numero delle miscele registrate o da registrarsi all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Tale tassa è prevista ai fini della registrazione e/o del mantenimento dei prodotti nell’Archivio Preparati Pericolosi. Il versamento avrà la validità di 1 anno (https://preparatipericolosi.iss.it)