di Maria Alessandra Nania

ECHA CHEM è il nuovo database pubblico delle sostanze chimiche dell’ECHA lanciato il 30 gennaio 2024. Inizialmente conterrà i dati che le aziende hanno presentato nelle loro registrazioni REACH (le oltre 100.000 registrazioni REACH). Nei prossimi anni, l'ECHA trasferirà gradualmente i dati che dovrà rendere disponibili al pubblico dall’attuale database Search for chemicals (oggi contiene informazioni su oltre 360.000 sostanze chimiche) all'ECHA CHEM.
Nel corso di quest’anno, il database verrà ampliato con l’inventario riprogettato delle classificazioni e delle etichettature (C&L Inventory), seguito dalla prima serie di elenchi normativi.

Durante la transizione, gli utenti potrebbero dover consultare sia l'ECHA CHEM che la piattaforma precedente che si trovano entrambe nella pagina web dell’ECHA https://echa.europa.eu/information-on-chemicals. Come supporto durante questa transizione, ECHA nella pagina web https://echa.europa.eu/echa-chem raccoglierà informazioni pratiche sul progressivo trasferimento dei dati a ECHA CHEM. In questa pagina si potranno trovare le informazioni sulle versioni passate e future di ECHA CHEM, i diversi tipi di documentazione di supporto come webinar e Q&As, nonché un semplice tutorial che aiuterà a capire dove si potranno trovare le informazioni.

L'ECHA CHEM consente all'Agenzia di gestire meglio la crescente diversità e volume di dati, sfruttando al tempo stesso i progressi tecnologici.

La sequenza temporale della transizione delle informazioni all’ECHA CHEM.

 

Fonte immagine sito ECHA

di Maria Alessandra Nania

A partire dal 1 gennaio 2024 tutte le nuove notifiche per le miscele destinate esclusivamente all'uso industriale, immesse sul mercato UE, dovranno essere notificate nel formato armonizzato secondo l'Allegato VIII del Regolamento CLP.

Dopo la notifica all'ECHA Submission portal nell’etichetta della miscela potrà essere inserito l’UFI (Identificatore Unico di Formula) che è stato indicato nella notifica corrispondente.

Le aziende che hanno effettuato la notifica secondo i requisiti nazionali prima del 1° gennaio 2024, possono beneficiare del periodo di transizione e dovranno aggiornare le proprie informazioni nel formato armonizzato entro il 1° gennaio 2025. Tuttavia, se si verificano modifiche nel prodotto o nella miscela, quale composizione, identificatori del prodotto, classificazione (per pericoli fisici o per la salute) o informazioni tossicologiche (Parte B, 4.1 dell’allegato VIII), la notifica dovrà essere immediatamente presentata nel formato armonizzato all'ECHA Submission portal. Questa premessa vale anche per le notifiche ad uso professionale e al consumatore che attualmente beneficiano del periodo transitorio.

Dal 1° gennaio 2024 anche quelle miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica secondo l’allegato VIII, per le quali la notifica è stata effettuata su base volontaria, dovranno conformarsi al formato armonizzato.

Le aziende che beneficiano del periodo di transizione possono già iniziare a pianificare come e quando aggiornare le proprie notifiche e gestire i propri piani di rietichettatura (https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-or-end-of-transition-period-what-you-need-to-know).

Si ricorda che per i prodotti immessi sul mercato italiano, anche se notificati secondo il formato armonizzato all'ECHA Submission portal. è previsto il pagamento di € 50,00 (non soggetto a IVA né a imposta di bollo) per singolo registrante/anno, ed è indipendente dal numero delle miscele registrate o da registrarsi all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Tale tassa è prevista ai fini della registrazione e/o del mantenimento dei prodotti nell’Archivio Preparati Pericolosi. Il versamento avrà la validità di 1 anno (https://preparatipericolosi.iss.it)

 

di Angelo Fiordi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre, l’atteso decreto (DM 7 agosto 2023) che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

All’Art. 3 viene specificato che rientrano nell’esenzione i casi già previsti dall’ADR, o che rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui: al cap. 3.3 dell’ADR “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”; al cap. 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità limitate”; al cap. 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità esenti”.

All’Art. 4 sono contemplati i casi di esenzione per il trasporto in colli, e cioè:
- Limite massimo di 24 operazioni annue; 03 operazioni al mese;
- Limiti di quantità come indicati in tabella 1.1.3.6.3
- Predisposizione di un registro di monitoraggio del numero di operazioni eseguite, da conservare per un minimo di 05 anni.
Sono comunque escluse dalle sopraindicate esenzioni le materie appartenenti all classe 7.

All'Art. 5 sono previsti i casi di esenzione per le spedizioni occasionali che devono rispondere alle seguenti condizioni:
- le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
- le materie devono essere assegnate al III (terzo) gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 (tre) o 4 (quattro);
- il numero massimo di operazioni è di 12 (dodici) per anno solare e di 2 (due) per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno di monitoraggio, compilato per ogni anno solare, e archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle sopraindicate esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

L’Art 6 chiarisce che sono esentate per esclusione dal campo di applicazione dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

L’ Art 7 (Prescrizioni di sicurezza) specifica che il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate ed è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 (cinque) anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

di Angelo Fiordi

Il 25 settembre, la Commissione ha compiuto un altro passo importante per proteggere l’ambiente adottando misure che limitano le microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti, elaborando una proposta di restrizione ai sensi del regolamento REACH. La nuova norma impedirà il rilascio nell’ambiente di circa mezzo milione di tonnellate di microplastiche. Vieterà la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti ai quali sono state aggiunte intenzionalmente e il loro rilascio durante l’utilizzo. Se debitamente giustificati, si applicheranno deroghe e periodi transitori per consentire alle parti interessate di adeguarsi alla restrizione.

La restrizione REACH sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti entrerà in vigore il 17 ottobre 2023.

La restrizione adottata utilizza un’ampia definizione di microplastica che copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri che sono organiche, insolubili e resistono alla degradazione. Lo scopo è ridurre le emissioni intenzionali di microplastiche dal maggior numero possibile di prodotti.

Nella restrizione vi è una deroga per la vendita dei prodotti utilizzati in siti industriali o che non rilasciano microplastiche durante l’uso, ma i produttori dovranno fornire le istruzioni su come utilizzare e smaltire il prodotto per evitare emissioni di microplastiche nell’ambiente.

https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4581

 

In Gazzetta Ufficiale dell’UE L 093 del 31 marzo 2023 è pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

Il Regolamento 2023/707 introduce Allegato I al regolamento CLP nuove classi di pericolo e corrispondenti criteri di classificazione per sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l'ambiente, così come le proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM).

Il regolamento definisce le tempistiche per l’applicazione dei criteri di classificazione ed etichettatura sia delle sostanze che delle miscele per ciascuna nuova classe di pericolo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0707&from=EN