di Angelo Fiordi

Il 25 settembre, la Commissione ha compiuto un altro passo importante per proteggere l’ambiente adottando misure che limitano le microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti, elaborando una proposta di restrizione ai sensi del regolamento REACH. La nuova norma impedirà il rilascio nell’ambiente di circa mezzo milione di tonnellate di microplastiche. Vieterà la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti ai quali sono state aggiunte intenzionalmente e il loro rilascio durante l’utilizzo. Se debitamente giustificati, si applicheranno deroghe e periodi transitori per consentire alle parti interessate di adeguarsi alla restrizione.

La restrizione REACH sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti entrerà in vigore il 17 ottobre 2023.

La restrizione adottata utilizza un’ampia definizione di microplastica che copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri che sono organiche, insolubili e resistono alla degradazione. Lo scopo è ridurre le emissioni intenzionali di microplastiche dal maggior numero possibile di prodotti.

Nella restrizione vi è una deroga per la vendita dei prodotti utilizzati in siti industriali o che non rilasciano microplastiche durante l’uso, ma i produttori dovranno fornire le istruzioni su come utilizzare e smaltire il prodotto per evitare emissioni di microplastiche nell’ambiente.

https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4581

 

di Angelo Fiordi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre, l’atteso decreto (DM 7 agosto 2023) che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

All’Art. 3 viene specificato che rientrano nell’esenzione i casi già previsti dall’ADR, o che rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui: al cap. 3.3 dell’ADR “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”; al cap. 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità limitate”; al cap. 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità esenti”.

All’Art. 4 sono contemplati i casi di esenzione per il trasporto in colli, e cioè:
- Limite massimo di 24 operazioni annue; 03 operazioni al mese;
- Limiti di quantità come indicati in tabella 1.1.3.6.3
- Predisposizione di un registro di monitoraggio del numero di operazioni eseguite, da conservare per un minimo di 05 anni.
Sono comunque escluse dalle sopraindicate esenzioni le materie appartenenti all classe 7.

All'Art. 5 sono previsti i casi di esenzione per le spedizioni occasionali che devono rispondere alle seguenti condizioni:
- le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
- le materie devono essere assegnate al III (terzo) gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 (tre) o 4 (quattro);
- il numero massimo di operazioni è di 12 (dodici) per anno solare e di 2 (due) per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno di monitoraggio, compilato per ogni anno solare, e archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle sopraindicate esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

L’Art 6 chiarisce che sono esentate per esclusione dal campo di applicazione dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

L’ Art 7 (Prescrizioni di sicurezza) specifica che il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate ed è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 (cinque) anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

Sulla Gazzetta n. 68 del 21 marzo è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2023 "Recepimento della direttiva 2022/2407/UE" relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tale direttiva, modificando gli allegati della direttiva 2008/68/CE, aggiorna le versioni degli accordi internazionali ADR, RID e ADN, lasciando tempo agli Stati membri fino al 30 giugno 2023 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi.

In particolare, il decreto appena licenziato dal Ministero dei trasporti sostituisce le lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 35.

In Gazzetta Ufficiale dell’UE L 093 del 31 marzo 2023 è pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

Il Regolamento 2023/707 introduce Allegato I al regolamento CLP nuove classi di pericolo e corrispondenti criteri di classificazione per sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l'ambiente, così come le proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM).

Il regolamento definisce le tempistiche per l’applicazione dei criteri di classificazione ed etichettatura sia delle sostanze che delle miscele per ciascuna nuova classe di pericolo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0707&from=EN

Il 9 marzo 2023 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023” per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP. Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF (10 e 11) nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli saranno effettuati principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line.

Le verifiche verranno effettuate in relazione ai diversi obblighi dei regolamenti come registrazione, autorizzazione e restrizione, notifica delle sostanze contenute in articoli, notifica articolo 40 e 45 del regolamento CLP, obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP), obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornite al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP) nonché sulle schede dati di sicurezza, classificazione, etichettatura e imballaggio.
Laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientrino, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento.

Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023 (salute.gov.it)