di Angelo Fiordi
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1149 del 3 agosto 2020 (G.U.U.E. del 04/08/2020), è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata. L’Allegato XVII del REACH è stato, pertanto, modificato cone delle nuove disposizioni in materia di immissione sul mercato dei diisocianati.
Queste sostanze, utilizzate come componenti chimici di base in molte applicazioni (es: schiume, rivestimenti, sigillanti, ecc.), rientrano nell’Allegato VI del CLP ovvero sono sostanze a classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
La restrizione 74 prevede due scadenze.
Non sarà possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
I diisocianati non si possono immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti inerenti la formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Il datore di lavoro, pertanto, avrà l’obbligo di formare i lavoratori (utilizzatori industriali e professionali) sull’uso degli diisociantati, attraverso specifici corsi di formazione che contemplino le condizioni tali da garantire un esito positivo della formazione stessa.
Gli elementi per la formazione sono definiti nella restrizione stessa che prevede una formazione generale (di base), una formazione di livello intermedio e uno avanzato, in funzione della tipologia di uso dei diisocianati stessi.
È prevista, comunque, la possibilità di erogare il corso di formazione in modalità on-line e deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
La formazione generale deve essere erogata a tutti gli utilizzatori per tutti gli usi industriali e professionali. La formazione intermedia riguarda i seguenti usi:
- manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
- applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
- applicazione con rullo;
- applicazione con pennello;
- applicazione per immersione o colata;
- trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
- pulitura e rifiuti;
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
La formazione avanzata, invece, riguarda i seguenti usi:
- manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
- applicazioni per fonderie;
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.