Spedizione di merci pericolose delle rubriche UN 3077 e/o UN 3082 per strada e via mare. Che tipo di esenzione prevede la disposizione speciale 375 dell’ADR?
Esiste un’analoga disposizione per il trasporto via mare?
L’applicazione della disposizione speciale 375 per le rubriche UN 3077 e UN 3082 comporta che la spedizione è COMPLETAMENTE esente dalle prescrizioni previste dall’ADR, a meno delle disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8. per gli imballaggi.
Non bisogna confondere l’esenzione in applicazione della disposizione speciale 375 con altri tipi di esenzioni, come ad esempio quella per quantità limitate che comunque prevede l’adozione di alcune disposizioni dell’ADR (es. la losanga delle quantità limitate applicata sui colli – imballaggi combinati).
Anche nel caso del trasporto aereo di merci pericolose, si può ricorrere al tipo di esenzione identica a quella prevista dall’ADR/RID ovvero alla disposizione speciale A197 del capitolo 4.4 dello IATA DGR.